Nuovo adempimento per attività con impianto nuovo o in esercizio da maggio 2016!

 

Con tale aggiornamento, il Regolamento RfG UE 631 del 2016 introduce un nuovo adempimento che troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2019.

Ecco chi deve assolvere tale adempimento:

  • Attività con nuovi impianti di produzione di energia elettrica,
  • Attività con impianti entranti in esercizio dopo il 17/05/2016

Ma in cosa consiste tale adempimento?

Tutti i titolari di impianti di produzione di energia elettrica, di cui sopra, devono presentare la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa al contratto di acquisto di macchinari e apparecchi di generazione a servizio dell’impianto.

Come si procede alla presentazione della dichiarazione?

Tale dichiarazione dovrà essere inviata tramite il portale produttori di E-Distribuzione, utilizzando la sezione “Altre Comunicazioni” per tutte le attività che possiedono nuovi impianti di produzione di energia elettrica.

Le attività che possiedono un impianto attivo dal 17/05/2016 dovranno inviare tale documentazione tramite indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it o utilizzando la casella postale 5555 – 85100 Potenza e inviata in secondo luogo anche a Terna.

Se ti stai domando il perché di tutto questo, sappi che non sei l’unico.

Anche se lo scopo è quello di identificare i propri impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG, noi di Enermea abbiamo fatto delle considerazioni, immedesimandoci nei nostri clienti.

Ci siamo soffermati sul fatto che le attività che dispongono di impianti di produzione di energia elettrica hanno già inviato i documenti che interessano il nuovo adempimento; secondo il nostro pensiero sono elementi che potrebbero essere presi in considerazione esclusivamente per mere indagini statistiche economiche.

Nonostante il nostro pensiero, tale adempimento va assolto.

Invitiamo tutti a tenere d’occhio tale adempimento e procedere all’assoluzione dallo stesso.

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