Gli impatti sulle imprese della riforma degli oneri generali del sistema elettrico

La riforma degli oneri generali del sistema elettrico (corrispettivi tariffari della bolletta elettrica a copertura di costi afferenti al sistema elettrico, che sono rappresentati per il 90% dagli incentivi erogati dal GSE ai produttori da fonti rinnovabili) è entrata in vigore il 1 gennaio 2018 per i consumatori finali non domestici, con la deliberazione 922/2017/R/eel del 28 dicembre 2017 di ARERA. La riforma ha consentito di allineare la struttura delle tariffe italiane alle linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato. In questo modo vengono evitati impatti negativi sul costo elettrico per le imprese energivore, in quanto queste, contestualmente, dovrebbero godere del meccanismo di agevolazioni riformato sulla base delle indicazioni della Commissione Europea (CE); l’impatto per gli altri consumatori, in particolare quelli di minori dimensioni, potrebbe essere, invece, significativo.

Fino al 31 dicembre 2017 le componenti della voce “Spesa per oneri di sistema” presente in bolletta erano le seguenti:

  • A2 – Conto per il finanziamento delle attività nucleari
  • A3 – Incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate
  • A4 – Finanziamenti dei regimi tariffari speciali.
  • A5 – Attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla innovazione tecnologica
  • A6 – Reintegrazione costi per la produzione di energia elettrica nella transizione, cosiddetti “Stranded Cost”
  • AS – Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio
  • AE – Oneri per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica
  • UC3 – Perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura
  • UC4 – Integrazione tariffarie alle imprese elettriche minori
  • UC7 – oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica
  • MCT – Finanziamenti delle misure di compensazione tariffaria (art. 4 – Legge 368/03)

Dal 1 gennaio 2018 le vecchie componenti A2, A3, A4, A5, A6, AS, AE, MCT, UC4 e UC7 sono state valorizzate in due soli raggruppamenti:

  • ASOS – oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione che saranno differenziati in base a classi di agevolazione
  • ARIM oneri rimanenti generali

Le componenti UC3 e UC6 sono state riconfermate, nella loro forma fissa (legata al singolo punto di prelievo) e variabile (dipendente dall’energia elettrica consumata), e in bolletta sono state collocate nella voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”.

Le componenti ASOS ed ARIM, come gli oneri di distribuzione, sono da considerarsi di tipologia trinomia, vale a dire:

  • corrispettivi fissi in euro per ogni punto di prelievo (€/POD/anno);
  • corrispettivi variabili in funzione della potenza massima assorbita nel mese (€/kW);
  • corrispettivi variabili in base all’energia attiva prelevata (€/kWh).

Il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2017 non prevedeva un costo degli oneri variabili in funzione della potenza massima assorbita e questo comporta sicuramente ricadute economiche, in alcuni casi non trascurabili. Infatti i nuovi oneri prevedono un forte aumento del peso dei corrispettivi fissi e del quota potenza, mentre si rileva una riduzione del peso dei corrispettivi variabili.

Lo spostamento del peso sulle componenti fisse e in quota potenza, che per le tariffe di rete trova giustificazione nella natura stessa dei costi sottostanti (che dipendono fortemente dalla potenza impegnata presso i punti di prelievo e quindi dall’ampiezza della rete), trova invece meno giustificazione per gli oneri generali di sistema, i quali coprono costi afferenti al sistema elettrico, ma non strettamente legati al suo funzionamento.

Aumentare il peso dei corrispettivi fissi e della quota potenza, riducendo il peso dei corrispettivi variabili, determina un beneficio in presenza di investimenti in tecnologie efficienti, ma che comportano elevati consumi elettrici (quali, ad esempio, sistemi centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento).

Al contempo, lo stesso intervento riduce i benefici che la generazione distribuita (come può essere un impianto fotovoltaico) ottiene tramite la parziale esenzione dal pagamento dei corrispettivi variabili degli oneri generali di sistema sull’autoconsumo, ma lo rende vantaggioso dal punto di vista della probabile riduzione del quantitativo di potenza impegnata dalla rete.

Insomma, l’impatto della riforma deve quindi essere valutato caso per caso. Nel complesso, l’intervento potrebbe, almeno in una parte dei casi, ostacolare il perseguimento delle politiche per le rinnovabili e l’efficienza. Allo stesso tempo, spostare il peso dell’onere dai corrispettivi variabili a quelli fissi e in quota potenza penalizza i consumatori con minori livelli di consumo, tra cui quindi gran parte delle piccole e medie imprese.

I grandi consumatori di elettricità connessi in MT, AT e AAT, che da un lato dovrebbero trarre vantaggio dallo spostamento degli oneri sulle componenti fisse e in quota potenza, risulterebbero infine penalizzati dall’abolizione degli scaglioni di consumo sui corrispettivi variabili, se non dovessero risultare beneficiari delle agevolazioni previste per gli energivori.

Per quanto concerne invece le utenze domestiche, l’ultima fase relativa al superamento del meccanismo a scaglioni sui corrispettivi degli oneri di sistema, a favore di una tariffa non progressiva, prevista per il 1° gennaio 2018, è stata posticipata al 1° gennaio 2019 (Delibera 867/2017/R/EEL).

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