Dl Rilancio verso la fiducia: tutte le novità della misura

È vicino il momento in cui il Governo porterà alla fiducia il Decreto Rilancio per poter permettere al provvedimento di uscire da Montecitorio entro domani e mandare al Senato il ddl.

È così che sarà possibile convertire il decreto entro il termine fissato – il 18 luglio.

Dopo le modifiche apportate al Dl Rilancio in Commissione Bilancio alla Camera, pare che il Superbonus sia in dirittura d’arrivo per la stesura definitiva. Si riduce così la probabilità di nuovi ritocchi alla maxi detrazione del 110% sull’edilizia.

Adnkronos informa che un’eventuale ridiscussione in sede di commissione riguarderebbe la sospensione dei mutui delle Regioni a statuto speciale e il credito di imposta per le attività di R&S nelle aree del Mezzogiorno e nelle Regioni colpite dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017.

Quali sono le misure della stesura definitiva del Dl Rilancio

Sappiamo che la detrazione fiscale del 110% in 5 anni per alcuni interventi di efficienza energetica e lavori antisismici sugli edifici vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Pare però che l’estensione sia prevista per i soli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) per i quali il termine ultimo è prorogato al 30 giugno 2022.

A proposito di estensione, una novità rispetto alla misura di cui già conoscevamo i dettagli è l’estensione alle seconde case salvo quelle di lusso: sono quindi escluse le abitazione di tipo signorile, quelle in ville e i castelli. È specificato inoltre che il bonus potrà come essere usato dalle persone fisiche nel numero massimo di due unità immobiliari. 

All’elenco dei beneficiari, inoltre, si aggiungono le associazioni e le attività sportive dilettantistiche.

I nuovi interventi ammessi

Dal testo in stesura definitiva del Dl Rilancio, emerge un cambiamento negli interventi ammessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. Sarà infatti possibile installare impianti solari termici e quelli a biomassa. Questi ultimi però solo se l’intervento avviene su singole unità immobiliari e solo se con tecnologia a cinque stelle e in aree non metanizzate di Comuni non interessati da procedure d’infrazione.

È inoltre possibile usufruire della maxi detrazione anche per l’allaccio al teleriscaldamento. Nello specifico, sia per interventi su parti comuni che su singole abitazioni, ma solo in Comuni montani non sottoposti a procedura di infrazione per la qualità dell’aria.

Le specifiche sui massimali

Vediamo cosa è cambiato nella versione finale del Dl rilancio per i massimali di spesa:

  • per i lavori di coibentazione:
    • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera,
    • 40.000 € per unità immobiliare in edifici composti da due a otto unità;
    • 30.000 € moltiplicati per unità immobiliari nei condomini più grandi.

Un’ulteriore novità è che tali interventi possono interessare i tetti e le case a schiera,

  • per interventi sul riscaldamento:
    • 20.000  a unità immobiliare per edifici con fino a otto unità,
    • 15.000 € per unità immobiliare se ce ne sono più di otto
    • 30.000 € per abitazioni singole.

Monitoraggi antisismico e demolizione ricostruzione

È stato introdotto un nuovo comma – il 4bis – che estende la detrazione introdotta dallo stesso comma per i lavori antisismici. Sarebbe quindi possibile provvedere a sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici e gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei massimali.

Il salto delle 2 classi energetiche

Sappiamo bene che per accedere al bonus è necessario rispondere appieno al requisito che prevede il miglioramento di almeno due classi energetiche, dimostrabile con l’attestato di prestazione energetica.

Dal testo che conoscevamo già, perché venga detratta al 110% la spesa sugli sugli interventi “secondari” – per esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico – è necessario un mix di interventi tale da permettere il salto delle due classi. Si procede quindi con la realizzazione in combo all’intervento su citato dei lavori previsti all’art. 119 comma 1 della legge come i lavori di isolamento sulle superfici opache o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

C’è però un’eccezione introdotta dal nuovo testo. Sarà possibile applicare la detrazione comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Ciò, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o se gli interventi del comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Comunità energetiche

Con la nuova stesura, si introducono anche specifiche per le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo, in particolare per gli impianti fotovoltaici.

Il nuovo comma 16-bis infatti stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Cessione del credito 

In ultimo, ma non per minore importanza, è stato modificato anche l’art. 121 che prevede lo sconto in fattura. Nello specifico, secondo il nuovo art.121 lo sconto in fattura può essere fatto anche da più fornitori che abbiano concorso all’esecuzione dei lavori.

Si potrà utilizzare inoltre lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, con un massimo di due avanzamenti per ciascun intervento complessivo.

Restiamo in attesa della conversione del Dl e vi teniamo aggiornati su tutto ciò che riguarda l’ecobonus 110%, qui sul nostro blog e sui nostri social.

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