Consumi energetici 2018: ecco l’ultima importante scadenza che le grandi aziende e quelle energivore devono ricordare (per non incorrere in sanzioni salatissime!)

È scattato il conto alla rovescia per l’obbligo di procedere alla diagnosi energetica

riguardanti i consumi energetici del 2018: la prossima scadenza è infatti prevista per giorno 5 Dicembre 2019!

Più precisamente, di cosa stiamo parlando?

Con il Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 è stato introdotto l’obbligo della diagnosi energetica per le grandi aziende e le aziende energivore.

Lo stesso definisce l’obbligo della diagnosi energetica come:

“una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici,  di  una  attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio  energetico sotto  il  profilo costi-benefici  ed a riferire  in merito ai risultati”.

Molto più semplicemente stiamo parlando di un mezzo che ti consentirà di conoscere ogni minimo dettaglio dei consumi energetici della tua impresa, con il fine ultimo di individuare i costi e benefici registrati dalla tua attività. Ciò ti permetterà di scegliere nuove opportunità di risparmio energetico.

Chi sono i soggetti obbligati?

I soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi energetica sono

  • Le grandi imprese: aziende con più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un bilancio annuale di oltre 43 milioni di euro (tra le quali aziende associate o collegate).
  • Le aziende energivore: aziende ad alta intensità energetica comprese nella lista CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) delle imprese energivore nell’anno precedente l’obbligo [ti ricordiamo che con il nuovo decreto legislativo la soglia minima di accesso alle agevolazioni è stata abbassata da 2.4 GWh/anno a 1GWh/anno]

Sono esonerate dall’obbligo le aziende che hanno implementato un Sistema di Gestione conforme a Emas, ISO 50001 o EN ISO 14001 che include un audit energetico conforme al d.lgs. n. 102/2014.

In caso di più siti produttivi appartenenti alla stessa impresa, è necessario scegliere quelli rappresentativi del consumo complessivo dell’azienda.

Perché è importante procedere alla diagnosi?

Se non procedi entro il 5 Dicembre 2019 alla diagnosi energetica, potrai incorrere in sanzioni che vanno da 4000 a 40000€!

Inoltre, sono previste sanzioni anche per quelle imprese che realizzano diagnosi non conformi all’Allegato 2 del D.Lgs n.102/2014, per una somma che può oscillare dai 2000 ai 20000 euro.

Oltre al pagamento della sanzione, sarà comunque indispensabile procedere alla realizzazione della diagnosi energetica entro 6 mesi dalla sanzione.

Ciò che devi fare allora è contattarci subito ad info@enermea.com e richiedere la tua diagnosi energetica: il nostro team di esperti professionisti penserà alla tua diagnosi energetica.

Ma come lo facciamo?

Misureremo i tuoi consumi (modalità degli usi energetici e i profili di consumo energetico) per individuare soluzioni di efficientamento energetico cucite sulle tue esigenze. Ecco come procediamo:

  1. definizione delle misure a mezzo di contatori dedicati
  2. definizione delle aree funzionali e del peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali
  3. implementazione del piano di monitoraggio permanente, in modo da tenere sotto controllo continuo i dati significativi del tuo contesto aziendale e per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.
Le agevolazioni

Oltre ad essere un obbligo, però, la realizzazione di diagnosi energetica può permetterti di avere accesso a numerose agevolazioni:

  • Accesso agli sgravi, se però soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
    • Abbiano un codice ateco principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’annesso 3 delle linee guida;
    • Abbiano un codice ateco principale che corrisponda ai codici nace indicati nell’annesso 5 delle linee guida e contestualmente presentino un indice di intensità energetica calcolato rispetto al valore aggiunto lordo come previsto dall’annesso 4 delle linee guida superiore al 20%
    • Risultino già inclusi nell’elenco di competenza 2013 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/eel, o nell’elenco di competenza 2014 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.7 della deliberazione 11/2015/R/eel.
  • Rispetto della clausola del valore aggiunto: sono previste più classi di intensità elettrica sul VAL, ciascuna con un diverso livello di contribuzione.

Di seguito ti mostriamo i nuovi scaglioni di incentivi per le imprese energivore 2018.

  1. Per le aziende energivore con indice di intensità elettrica su VAL (iVAL) maggiore o uguale del 20% lo sgravio sarà il massimo ottenibile del decreto 21/12/2017 qui sotto riportata:

 

Per le restanti aziende con indice di intensità sul VAL inferiore al 20%, gli sgravi saranno calcolati in funzione dell’intensità elettrica su fatturato (iFAT) secondo la Tabella 2 del decreto 21/12/2017 qui sotto riportata:

Se vuoi conoscere le ulteriori agevolazioni previste per le aziende energivore o sapere come fare a richiedere la tua diagnosi energetica

prima di incorrere in sanzioni salatissime contattaci ad info@enermea.com.

Non rischiare: torna efficiente con l’aiuto di Enermea.

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