AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: COSA è CAMBIATO COL DPR 31/2017

La società moderna ha fondato le basi del proprio sostentamento e dello sviluppo, sull’utilizzo e lo sfruttamento dell’energia. Questo sfruttamento di energia, che ai nostri giorni è largamente diffuso attraverso l’utilizzo di fonti fossili, è largamente responsabile di quello che è visto come il problema più difficile da contrastare: il Cambiamento Climatico.

È ovvio a questo punto che le sorti del nostro Pianeta dipenderanno soprattutto da come verrà gestita tutta la filiera del settore energetico.

Proprio per questo l’Unione Europea è da tempo attiva su iniziative volte alla lotta ai cambiamenti climatici. Una delle ultime iniziative è quella di impostare una politica energetica che spingesse gli Stati membri ad aumentare l’utilizzo da fonti rinnovabili riducendo in maniera sensibile lo sfruttamento delle fonti fossili. Infatti attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20 l’Ue impone agli Stati membri entro il 2020 di ridurre del 20% le emissioni di gas serra rispetto all’anno di riferimento 1990, di raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili (per l’Italia la soglia è del 17%) e incrementare del 20% il risparmio energetico. L’UE ha proposto di diminuire ancora di più le emissioni entro il 2020, portando la riduzione dal 20% al 30%, se altre grandi potenze economiche si impegnano a fare la loro parte in questo sforzo globale.

Nell’ottobre 2014 i leader dell’UE hanno concordato nuovi obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, tra cui:

  • una riduzione di (almeno) il 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990
  • una quota minima del 27% di energia da fonti rinnovabili
  • un miglioramento minimo del 27% dell’efficienza energetica.

A lungo termine, saranno necessari tagli più incisivi a livello mondiale per evitare pericolosi cambiamenti climatici. L’UE si è impegnata a ridurre le emissioni dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, a condizione che i paesi sviluppati partecipino allo sforzo collettivo.

In tale contesto a livello nazionale si colloca la SEN, Strategia Energetica Nazionale, approvate il 10 dicembre 2017 che adegua la politica italiana dell’energia agli obiettivi europei.

Già prima dell’ultima SEN, l’Italia si era mossa in maniera virtuosa per quanto riguarda l’utilizzo delle fonti rinnovabili; basti pensare che già nel 2015 aveva raggiunto l’obiettivo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dal pacchetto clima 20-20-20.

Ma le numerose tipologie e dimensioni degli impianti FER e il crescente positivo utilizzo di FER su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi.

Fortunatamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 31/2017 e in vigore dal 6 aprile 2017 è stato introdotto il nuovo “regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Il nuovo regolamento semplifica e snellisce l’iter quello che fino ad ora era l’iter autorizzativo abrogando il vecchio dpr 139/2010 e individua quali sono gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quali sono quelli esclusi.

Andando a fare un’analisi dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni potevano essere superiori anche ai 3 mesi. Era perciò troppo lento rimanere in un sistema burocratico del genere, per questo il nuovo dpr 31/2017 ha fatto una rivisitazione per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche prevedendo:

  • 31 interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica
  • 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

Tra i 31 interventi liberi elencati nella tabella sinottica presente all’allegato A del dpr 31/2017, alla voce A.6 si legge “installazione di pannelli solari (termici e/o fotovoltaici) a servizio dei singoli edifici.”

Finalmente per gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nelle coperture degli edifici, oppure posti su tetti in modo da non essere visibili all’esterno, non sarà più necessaria l’autorizzazione paesaggistica, neppure in forma semplificata. Tutto ciò a prescindere dalla potenza dell’impianto e dal fatto che esso ricada o meno all’interno di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 lett. A) del DM 1444/1968).

Questo nuovo dpr ha notevole importanza soprattutto per quanto riguarda l’ulteriore impulso che potrebbe dare agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su immobili o ad aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni cultuali e del paesaggio).

Con l’entrata in vigore del DPR 13 febbraio 2017, non saranno più previste soglie di potenza, né limitazioni alle installazioni in relazione ai vincoli cui è soggetta l’area di intervento, con l’eccezione degli impianti che verranno realizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 136., comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004, che necessiteranno comunque di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Nel nuovo Decreto i criteri in base ai quali si andrà a verificare la fattibilità di un intervento senza la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica saranno totalmente differenti rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi. Facendo riferimento esclusivamente per quello che concerne gli impianti fotovoltaici, i requisiti da rispettare non saranno più potenza, superficie occupata e area di intervento, ma questi sono sostituiti dai criteri di visibilità dell’impianto e dell’integrazione dello stesso con l’edificio.

Nel caso invece ci si ritrovi di fronte alla necessità di effettuare un intervento di riqualificazione energetica attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico che produca energia da fonte rinnovabile a servizio di un edificio sottoposto al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, il Decreto non modifica in alcun modo quello già previsto dalla precedente normativa, stabilendo in 60 giorni la durata della procedura. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Sopraintendente nei termini, si formerà il silenzio-assenso e l’amministrazione sarà tenuta a rilasciare il provvedimento autorizzativo finale.

Il DPR 31/2017 non può tuttavia venir meno in alcun modo alla vigente normativa edilizia per la realizzazione degli interventi in esso menzionati, e rinvia ad integrazioni e specificazioni sulle modalità di realizzazione delle opere che dovranno essere stabilite dai piani paesaggistici locali. Questo lascerà probabilmente spazio a differenti modalità di applicazione del Decreto, essendo questo un prezzo da pagare a causa della ripartizione fra Stato ed Enti locali della normativa in materia di edilizia e di energia, che, pur consentendo in questo modo di armonizzare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia pulita con il contesto storico e paesaggistico, genera frammentarietà e diversificazione delle regole fra le diverse aree del territorio.

 

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