ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la deliberazione 97/2018/R/com, ha disposto dallo scorso 1° marzo la riduzione del fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, con lo scopo di eliminare il fenomeno delle fatture contenenti maxi conguagli.
I soggetti maggiormente esposti a questo rischio sono sempre risultati essere le famiglie e le piccole imprese, che spesso, vedendosi addebitare in fattura importi dai valori siderali, dovuti a conguagli derivanti da ricostruzioni dei consumi quasi mai imputabili alla condotta del cliente finale (ma causati, ad esempio, da ritardi dei venditori per un blocco della fatturazione, o da rettifiche del dato precedentemente fornito dal distributore, situazioni spesso derivate da malfunzionamenti e guasti dei gruppi di misura, o da mancate letture del contatore da parte dei distributori), si sono ritrovati in difficoltà nei pagamenti di bollette contenenti consumi risalenti a diversi anni prima, magari già fatturati.
Per evitare che gli scenari appena descritti continuino a verificarsi, l’Autorità ha vietato ai fornitori di energia elettrica, gas e acqua di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima. In precedenza c’era la possibilità di ritrovarsi conguagli di consumi sostenuti fino a un periodo precedente di 5 anni.
Queste disposizioni, però, non hanno tutte effetto dallo stesso momento, ma secondo il seguente piano:
- Energia elettrica: fatture la cui scadenza è successiva al 1 marzo 2018
- Gas: fatture che scadono dopo il 1 gennaio 2019
- Acqua: fatture che scadono dopo il 1 gennaio 2020
Nel caso un utente abbia in corso un pagamento a rate di un conguaglio ricevuto e relativo a consumi relativi a oltre 24 mesi di distanza, si sancisce il diritto alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Con le nuove regole, una volta verificata la legittimità della condotta dell’operatore, l’utente avrà diritto, entro tre mesi, al rimborso dei pagamenti indebiti, diritto che perde se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.
Proprio per ridurre il fenomeno dei conguagli, si dà poi mandato ad ARERA di definire misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente, mentre, entro gennaio 2020 i consumatori dovranno poter accedere (sempre gratuitamente) al Sistema Informativo Integrato (SII), che è una banca dati che raccoglie, a livello nazionale, i dati identificativi dei punti di prelievo e dei clienti, il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati stessi (infatti, grazie al SII oggi è possibile che il cambio fornitore di energia elettrica e/o gas avvenga in sole 3 settimane, come richiesto dalla normativa comunitaria, e non in 3 mesi come avveniva in precedenza).