
Dal 1° Gennaio 2009 è attivo il nuovo schema di Scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione fino a 200 kW di potenza.
Le nuove regole per lo Scambio sul posto sono state introdotte dalla delibera 74/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG):”Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto”.
Per l’inquadramento generale del servizio, del sistema regolatorio e dell’iter applicativo, consultare la voce Lo Scambio sul posto nel menu di destra. Inoltre, con la delibera 1/09, l’AEEG ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo dello Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.
Un esempio economico
Prendiamo il caso di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 25 kW di potenza, installato presso un capannone agricolo in provincia di Foggia, in grado di produrre annualmente circa 35.000 kWh.
Il beneficio annuo assicurato dal Conto energia sarà pari a 35.000 kWh x 0,392 €/kWh = 13.720 € ca.
A questo bisogna sommare il ricavo proveniente dalla valorizzazione dell’energia con lo Scambio sul Posto, che è da calcolare sui kWh effettivamente immessi in rete (convenzionalmente il 50%):
17.500 kWh x 0,18 €/kWh = 3.150 € ca.
C’è infine da considerare un ricavo “implicito” dovuto al mancato acquisto dell’energia elettrica, grazie all’autoconsumo di elettricità, nel momento in cui questa viene prodotta dall’impianto (convenzionalmente il 50%):
17.500 kWh x 0,18 €/kWh = 3.150 € ca.
Possiamo quindi calcolare il beneficio economico complessivo annuo, sommando il Conto energia, la valorizzazione ed il mancato acquisto:
13.720 + 3.150 € + 3.150 € = 20.020 € ca.